Lavorare in cantiere significa essere potenzialmente esposti quotidianamente a dei rischi che, se la normativa viene seguita alla lettera possono essere tranquillamente evitati.  Purtroppo, ancora oggi, sono molti i casi di incidenti nei cantieri che vengono illustrati tra i fatti di cronaca. Spesso si tratta di fatti dovuti al caso, una fatalità contro la quale nulla si sarebbe potuto, ma in moltissimi altri casi incidenti anche banali si trasformano in vere e proprie tragedie poiché il lavoratore o i lavoratori coinvolti erano privi delle protezioni necessarie o non erano state attuate tutte le norme di sicurezza nel cantiere. Insomma, si tratta di cose ben serie che non devono mai essere lasciate al caso.

Sicurezza in cantiere, la normativa

Il testo unico della sicurezza nei luoghi di lavoro, particolarmente nei cantieri, d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., ha in buona parte ridefinito e meglio specificato il precedente testo d.lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i.. Sostanzialmente a essere cambiato è che la sicurezza nei cantieri è un requisito imprescindibile. Infatti, la sicurezza è un valore e in quanto tale deve sempre essere salvaguardato con tutti i mezzi a disposizione, inoltre, la sicurezza va sempre e comunque garantita.

Ma come si garantisce la sicurezza? Prima di tutto si deve osservare il luogo di lavoro con molta attenzione al fine di individuare  quelli che possono essere tutti i rischi concreti, in modo da trovare le idonee misure atte a prevenirli. Tali rischi vanno quindi comunicati in modo chiaro ed esaustivo con tutti i i mezzi a disposizione, così come le misure di prevenzione, per mezzo dei dispositivi preventivi, segnaletica e informazione. Si deve infine mettere in sicurezza il logo al fine di prevenire e proteggere i lavoratori dai possibili rischi individuatati.

Figure responsabili della sicurezza nei cantieri

sicurezza-02Ci sono diverse figure preposte alla sicurezza nei cantieri: in primis il responsabile dei lavori ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che è incaricata della progettazione, esecuzione e controllo dell’esecuzione dell’opera per conto del committente, sia che si trovi in uno solo di questi casi o in più di uno o in tutti e tre.  E poi il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante quella che è la progettazione dell’opera, quindi qualsiasi persona fisica o giuridica che viene incaricata dal committente, o dal responsabile dei lavori.

Tra questi i soggetti interessati alla sicurezza nei cantieri sono quindi: il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l’esecuzione, l’impresa affidataria, l’impresa esecutrice il lavoratore autonomo.

E se l’incidente avviene ugualmente?

Purtroppo, ci sono dei casi in cui, nonostante tutte le normative sulla sicurezza siano state rispettate, accade che l’incidente si verifichi ugualmente. Questo è un caso fortuito, imprevedibile e quindi inevitabile. In questi casi, se il lavoratore non ha alcuna parte in causa nell’accadimento di questo fatto, ovvero il mancato rispetto delle normative, può richiedere un indennizzo che viene risarcito dall’INAIL. Ci sono varie forme di indennizzo che tengono conto del danno biologico riportato e della capacità lavorativa dell’infortunato nel tempo. Ci sono poi anche casi in cui vi sia invece colpa da parte del datore di lavoro e quindi all’infortunato spetti anche il danno differenziale, clicca qui e scopri di più.

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